Progetto costituzione

La scuola svolge un ruolo primario nello sviluppo delle competenze relative alla convivenza civile, solo unʼadeguata educazione scolastica può favorire la conoscenza dei principi costituzionali dello Stato italiano.
Pertanto, si ritiene necessario offrire alle scuole un idoneo quadro di riferimento allʼinterno del quale predisporre unʼofferta formativa che valorizzi lʼeducazione alla convivenza civile e i principi di legalità della nostra Costituzione, tramite un percorso teso a favorire lʼapprofondimento dello studio e dei metodi dʼinsegnamento del diritto costituzionale è lo scopo di un protocollo dʼintesa recentemente stipulato tra MIUR e AIC.
I soggetti promotori sopra elencati sono impegnati, ognuno nei loro ambiti e per le rispettive competenze, a permettere la diffusione dei valori della legalità e del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.
Si ritiene necessaria una cooperazione tra più livelli istituzionali per la diffusione di un progetto avente che coinvolga le scuole della città di Palermo, possibilmente abbracciando diverse porzioni del territorio e diversi indirizzi di studio.
La finalità è quella di diffondere nei cittadini, e in particolare nelle giovani generazioni, la cultura della legalità, il rispetto delle Istituzioni e del prossimo, la conoscenza della storia del proprio paese. Tali finalità saranno perseguite attraverso una lettura, in chiave moderna e attualizzata, della Carta Costituzionale italiana. Spesso, negli spazi educativi e di comunicazione, per mancanza di tempo, non si dedica infatti la giusta attenzione alla nostra Costituzione, da molti definita “la più bella del mondo”. Siamo convinti che una lettura consapevole della Legge fondamentale possa costituire un utile momento di riflessione per la nostra comunità, aiutando a diffondere i valori della legalità e della partecipazione.
Per rendere più efficace il percorso, saranno coinvolti professori universitari, magistrati ed esperti del settore, che offriranno un quadro concreto di come la Costituzione opera ogni giorno nella nostra società. Non ci si limiterà a una mera attività seminariale, ma le attività saranno svolte in modo interattivo, e gli studenti saranno chiamati ad effettuare un lavoro su quanto appreso.

  • Liceo Classico “G. Meli”
  • Liceo Classico “Vittorio Emanuele”
  • Liceo Scientifico “S. Cannizzaro”
  • Liceo Scientifico “A. Einstein”
  • Liceo Classico “Umberto”
  • Liceo Artistico “E. Catalano”
  • Liceo “Don Bosco Ranchibile”
  • Classi del progetto formativo ANFE

I FASE (dicembre 2015)

Presentazione del progetto alla cittadinanza e alle Scuole coinvolte. Il primo incontro si svolgerà presso i Cantieri Culturali della Zisa, sala De seta. Saranno spiegate le finalità che animano i promotori e la struttura del progetto. Sarà proposta una panoramica dei principi fondamentali della Costituzione.

II FASE (dicembre 2015 – maggio 2016)

Dalla ripresa dellʼAnno Scolastico, incontri con le singole scuole coinvolte presso lʼAula Consiliare del Comune di Palermo – Sala delle Lapidi. Un componente del Comitato Partecipalermo accompagnerà una o più personalità del mondo dellʼUniversità, della politica o della magistratura aderenti al progetto, che relazioneranno sul tema individuato. Tante le personalità coinvolte che ad oggi hanno dato lʼadesione, tra cui : Marco Armanno, Rita Borsellino, Francesco Bertolino, Gaetano Calà, Giusto Catania, Maria Cristina Cavallaro, Elisa Cavasino, Umberto Di Maggio, Nicola Gullo, Leoluca Orlando, Gianfranco Perriera, Guido Rivosecchi, Giuseppe Savagnone, Vittorio Teresi, Giuseppe Verde, Francesco Viola.

III FASE  (maggio – giugno 2016)

Gli studenti saranno invitati a redigere un progetto relativo al tema trattato durante lʼincontro, per sollecitare una creativa partecipazione. Al termine dellʼanno, gli studenti saranno premiati.

Ogni incontro avrà al suo centro un tema specifico, messo in relazione con il dettato costituzionale. Lʼincontro si svolgerà con modalità interattiva, e tutti gli incontri saranno visibili sul canale Youtube di ParteciPAlermo.

“LO STATO E LO STRANIERO”.

Il tema della condizione giuridica dello straniero è sempre più centrale nella società moderna. Vi sono diritti e garanzie fondamentali che la nostra Costituzione riserva senza distinzione a tutti, ad ogni persona come essere libero. Vedremo insieme quali sono le ragioni e i presupposti di tale estensione, e a quali condizioni chi cerca rifugio nel nostro paese possa godere del diritto dʼasilo.

ART. 10, commi 2 e ss. COST.

“La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese lʼeffettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto dʼasilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa lʼestradizione dello straniero per reati politici”.

“LE RELIGIONI EGUALMENTE LIBERE”.

Siamo di fronte a un complesso di norme sulla cui formulazione molto si è dibattuto in Assemblea Costituente. La scelta operata dalla nostra Costituzione è di segno non confessionale e laico. Tutte le confessioni sono libere e ammesse, purché rispettino le leggi dellʼordinamento giuridico italiano. Tuttavia, uno status particolare è riservato alla religione cattolica, in considerazione del ruolo centrale giocato dalla stessa nella storia e della cultura italiana.

ART. 7 COST.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi, secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con lʼordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

ART. 19 COST.

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

“A COSA SERVE UNA REGIONE?”.

Le Regioni, previste dalla Costituzione sin dalla sua entrata in vigore, sono state istituite solo nel 1970. Dotate di potestà legislativa, si discute spesso dellʼopportunità di ampliarne o meno competenze e peso politico. Dopo la riforma del 2001, con cui il legislatore intendeva dare una svolta in senso federale, ora sembra giunto il momento per un nuovo ripensamento del ruolo delle Regioni.

ART. 114, commi 1 e 2 COST.

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

ART. 116, comma 1, COST.

“Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle dʼAosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”.

ART. 117, comma 1 COST.

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dallʼordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

“LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE”.

In un paese ricco di storia e cultura, con un patrimonio artistico invidiato in tutto il mondo, questa norma, rientrante tra i principi fondamentali della Costituzione, assume un ruolo importante, esprimendo una chiara scelta dei padri costituenti, e soprattutto un vincolo per il legislatore e le future generazioni.

ART. 9 COST.

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

“LA LEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.

La P.A. è espressione del cosiddetto “Stato-apparato”, di cui lo Stato si serve per raggiungere i suoi fini ed esprimere allʼesterno la sua volontà. Per queste ragioni, gli uffici pubblici devono agire nel rispetto della legge, garantendo lʼefficienza del loro operato e lʼimparzialità nei confronti dei cittadini che sono sottoposti alla potestà della Pubblica Amministrazione.

ART. 97, comma 1, COST.

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e lʼimparzialità dellʼamministrazione”.

ART. 98, comma 1, COST.

“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

“QUANTO CI COSTA LA CRIMINALITÀ”.

La nostra Costituzione, nel rispetto della presunzione di innocenza, esprime la volontà di non escludere chi commette un reato, prefiggendosi lʼobiettivo di rieducare e restituire alla società il reo, consapevole che lʼaumento della criminalità comporta “costi” pesanti per il singolo e la comunità.

ART. 27 COST.

“La responsabilità penale è personale.

Lʼimputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

“LA DEMOCRAZIA PARITARIA”.

Tale norma, la cui seconda parte è stata aggiunta nel 2003, è diretta applicazione del “principio di uguaglianza” sancito dallʼart. 3 Cost. La disposizione assume ancor più valore perché redatta dalla prima Assemblea eletta sia dai cittadini che dalle cittadine italiane, ed in cui sedevano 21 donne. Tuttavia, ancora oggi, nonostante alcuni progressi siano stati fatti, molti devono essere ancora compiuti sulla strada delle parità di genere.

ART. 51, comma 1, COST.

“Tutti i cittadini dellʼuno o dellʼaltro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

“LA COSTITUZIONE E L’EUROPA”.

LʼItalia, sin dal secondo dopoguerra, è stata tra le Nazioni artefici del processo di integrazione europea, figurando tra gli Stati fondatori sia della CECA (nel 1950), che della CEE (nel 1957). Personaggi come Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli sono considerati tra i “padri” dellʼEuropa unita. Lʼart. 11, inizialmente pensato con riferimento allʼingresso dellʼItalia nellʼONU, è stato poi interpretato al fine di giustificare il ruolo, sempre più rilevante, giocato dalle Istituzioni e dalla legislazione europea nel nostro ordinamento. Lʼanalisi del rapporto tra ordinamento italiano e ordinamento dellʼUnione Europea è sicuramente fra gli aspetti più interessanti ed attuali del dibattito odierno.

ART. 11 COST., II parte

“LʼItalia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

ART. 117, comma 1 COST.

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dallʼordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, necessari ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.